FERIE E TREDICESIMA / RIPOSI ANNUI / FESTIVITÀ / ASPETTATIVA
FERIE
Nell’arco dell’anno solare, l’operaio ha diritto a 160 ore di “FERIE”.
Le ore maturate, che non vengono godute nell’anno, devono essere usufruite nei 18 mesi successivi (quindi entro il 30 giugno di due anni dopo).
Le ore di ferie e la tredicesima (GNF) non vengono liquidate direttamente dall’impresa in busta paga, ma dalla Cassa Edile a scadenze fisse:
– fine luglio / primi giorni di agosto, periodo: ottobre dell’anno precedente – marzo dell’anno in corso;
– metà dicembre, periodo: aprile – settembre dell’anno in corso.
RIPOSI ANNUI
Nell’arco dell’anno solare, l’operaio ha diritto a 88 ore di RIPOSI ANNUI (permessi retribuiti).
Le ore maturate che non vengono godute nell’anno, possono essere usufruite nei 6 mesi successivi (quindi entro il 30 giugno dell’anno successivo).
Le ore di riposi annui vengono pagate mensilmente dall’impresa, indipendentemente dall’utilizzo effettivo dei riposi.
Di conseguenza, nel mese in cui il lavoratore usufruisce dei riposi annui, non avrà in busta il pagamento di quelle ore, in quanto sono già state liquidate anticipatamente dall’impresa nei mesi precedenti.
ASPETTATIVA NON RETRIBUITA
Il lavoratore può chiedere all’impresa un periodo di “APETTATIVA NON RETRIBUITA” per:
- ragioni di studio o per motivi personali minimo 4 settimane consecutive (da utilizzare solo una volta nell’anno solare)
- viaggi fuori del territorio nazionale minimo 2 settimane consecutive per ciascun periodo (da utilizzare anche più volte nel corso dell’anno solare).