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Trasferta / Distacco temporaneo

Trasferta

Imprese che lavorano in provincia di Brescia e chiedono l’accentramento contributivo presso la Cassa Edile di provenienza.

MODULISTICA

NORMATIVA


Distacco temporaneo


MOBILITA’ IN NAZIONI CONVENZIONATE

MODULISTICA

AUSTRIA

Imprese italiane che lavorano in Austria

Impese austriache che lavorano in Italia

FRANCIA

Imprese italiane che lavorano in Francia

Impese francesi che lavorano in Italia

GERMANIA

Imprese italiane che lavorano in Germania

Impese tedesche che lavorano in Italia

SAN MARINO

Imprese italiane che lavorano a San Marino

Impese di San Marino che lavorano in Italia

NORMATIVA


IMPRESE ESTERE IN ITALIA

Nell’ipotesi di distacco temporaneo di manodopera nell’ambito della Comunità Europea, il principio di territorialità può essere derogato per un massimo di 24 mesi: in questo caso i lavoratori distaccati possono restare iscritti agli Enti Previdenziali del Paese di provenienza (permanenza del regime assicurativo del Paese di origine).

Sussiste, però, l‘obbligo di iscrizione alla Cassa Edile italiana competente per territorio (cioè la Cassa Edile della provincia dove si svolgono i lavori), con l’eccezione delle imprese provenienti da Stati europei convenzionati con la CNCE.

Attualmente le nazioni convenzionate con la CNCE sono: AUSTRIA, FRANCIA, GERMANIA, SAN MARINO.

Dietro richiesta dell’impresa o del lavoratore, in caso di distacco temporaneo le autorità previdenziali estere rilasciano un formulario relativo alla sicurezza sociale (Circolare INPS 99 del 21 luglio 2010).

Se la Cassa Edile riscontrerà eventuali anomalie, le segnalerà alla Direzione Territoriale del Lavoro (DTL).

MODULISTICA

NORMATIVA

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