Trasferta / Distacco temporaneo
Trasferta
Imprese che lavorano in provincia di Brescia e chiedono l’accentramento contributivo presso la Cassa Edile di provenienza.
MODULISTICA
NORMATIVA
Distacco temporaneo
MOBILITA’ IN NAZIONI CONVENZIONATE
MODULISTICA
AUSTRIA
Imprese italiane che lavorano in Austria
Impese austriache che lavorano in Italia
FRANCIA
Imprese italiane che lavorano in Francia
Impese francesi che lavorano in Italia
GERMANIA
Imprese italiane che lavorano in Germania
Impese tedesche che lavorano in Italia
SAN MARINO
Imprese italiane che lavorano a San Marino
Impese di San Marino che lavorano in Italia
NORMATIVA
IMPRESE ESTERE IN ITALIA
Nell’ipotesi di distacco temporaneo di manodopera nell’ambito della Comunità Europea, il principio di territorialità può essere derogato per un massimo di 24 mesi: in questo caso i lavoratori distaccati possono restare iscritti agli Enti Previdenziali del Paese di provenienza (permanenza del regime assicurativo del Paese di origine).
Sussiste, però, l‘obbligo di iscrizione alla Cassa Edile italiana competente per territorio (cioè la Cassa Edile della provincia dove si svolgono i lavori), con l’eccezione delle imprese provenienti da Stati europei convenzionati con la CNCE.
Attualmente le nazioni convenzionate con la CNCE sono: AUSTRIA, FRANCIA, GERMANIA, SAN MARINO.
Dietro richiesta dell’impresa o del lavoratore, in caso di distacco temporaneo le autorità previdenziali estere rilasciano un formulario relativo alla sicurezza sociale (Circolare INPS 99 del 21 luglio 2010).
Se la Cassa Edile riscontrerà eventuali anomalie, le segnalerà alla Direzione Territoriale del Lavoro (DTL).